Businessman Airport Travel Waiting Trip Terminal Concept

Rc professionali: obbligatorie a norma di legge coinvolgono gli iscritti ad un Albo o Ordine

Nate con l’intento di tutelare il patrimonio del libero professionista dalle richieste di terzi, le polizze Rc professionali hanno un marcato carattere di obbligatorietà. La normativa che le disciplina nasce in seno al D.P.R. 137/2012- 14/08/2012, decreto che garantisce una sorta di paracadute al libero professionista nel caso in cui gli vengano inoltrate specifiche richieste di danno per errori e negligenza professionale, causati a terzi, primi nella lista i clienti nei confronti dei quali il professionista svolge la propria attività. L’articolo 5 del D.P.R. 137/2012- 14/08/2012  sancisce l’obbligatorietà della sottoscrizione di una polizza assicurativa a carico delle diverse categorie di professionisti iscritti ad un Albo o Ordine professionale, fra cui si annoverano geometri, architetti, ingegneri, amministratori di condominio, medici, paramedici, avvocati, commercialisti e molti altri.

Se i giornalisti sono l’eccezione che conferma la regola, e non hanno obblighi di sorta, medici ed avvocati, che mancavano all’appello sino alla scorso anno, hanno ora regole precise. Le norme per i principi del foro sono entrate in vigore in seguito alla pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11/10/2016 del decreto attuativo del Ministero della Giustizia. Gli avvocati, è bene sottolinearlo, hanno 365 giorni di tempo, utili per mettersi in regola a fare data dal giorno della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta. Per quel che riguarda i medici i nuovi obblighi scaturiscono dal ddl Gelli sulla responsabilità civile. La norma  stabilisce che devono sottoscrivere regolare Rc professionale i medici che svolgono la libera professione, assicurando ogni istante della vita lavorativa da tipologie di colpe diverse. La norma Gelli considera soggetti attivi, e quindi obbligati a sottoscrivere la polizza, anche gli operatori della sanità che svolgono la professione all’interno di strutture pubbliche o private, anche come semplici dipendenti o collaboratori.

I punti fondamentali dell’obbligo sono parte integrante del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138convertito con modifiche nella legge 148/2011, entrata in vigore nel 2013. La norma ruota attorno all’art.3 comma  5 del DL 138/11 che, per la prima volta, introduce la realtà di “Idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’ attività professionale“. L’articolo 3 considera obbligatoria la sottoscrizione, da parte dei professionisti, di una polizza assicurativa Rc Professionale di responsabilità civile a tutela della propria clientela laddove venga arrecato un danno, oppure vengano procurate lesioni (sino all’ipotesi estrema della morte) con dolo o colpa lieve o grave. La Rc professionale è strutturata in modo tale da coprire danni o lesioni prodotti in caso di  imprudenza, imperizia o negligenza, delle quali si può macchiare il professionista. 

La polizza è studiata appositamente per coprire le perdite che il professionista deve pagare nel caso si renda civilmente responsabile, garantendo una tutela del patrimonio. La Rc professionale consente di risarcire l’ammontare dei danni che il professionista può causare nell’esercizio della professione senza andare ad intaccare il suo patrimonio. Parliamo di specifiche richieste di risarcimento avanzate da terzi o di costi e spese derivanti dall’avvio di procedure giudiziarie, che potrebbero coinvolgere in prima persona il professionista. 

Le polizze Rc professionali sono in grado di fornire tutta una serie di garanzie per tutelare il libero professionista, ma non solo lui. Entrando nel merito infatti parliamo di danni patrimoniali, colpa lieve e colpa grave, responsabilità contrattualedolo che vede quali attori anche i collaboratori o i dipendenti del professionista. Le polizze Rc professionali garantiscono una copertura specifica anche nel caso di costi e spese legali, violazione delle norme sulla privacy, nel caso in cui ai clienti vengano inflitte sanzioni fiscali in seguito ad errori perpetrati dal libero professionista, perdita di documenti rilevanti, attività interna allo studio, diffamazione ed ingiuria. E’ obbligo del professionista informare il cliente circa gli estremi della polizza stipulataSull’obbligo di sottoscrizione della polizza vigilano gli ordini professionali, grazie a specifici organi territoriali di controllo, che possono intervenire con provvedimenti disciplinari nel caso il professionista violi le regole. Ogni violazione al carattere di obbligatorietà costituisce un vero e proprio illecito. L’obbligo di sottoscrivere una polizza considera tutta una serie di eccezioni, che ogni Ordine ha chiarito inoltrando agli iscritti circolari informative interne. L’obbligo di acquistare una polizza Rc professionale considera gli iscritti ad un Ordine, ma di norma coinvolge chi svolge effettivamente la professione in qualità di libero professionista. Un po’ diversa è la posizione dei dipendenti di uno studio, di un’azienda pubblica o privata: per loro a dettare le regole è l’Ordine.

Il mercato delle Rc professionali è cresciuto molto in questi ultimi anni, realizzando prodotti che rispondono sempre di più alle esigenze di ogni singola categoria lavorativaDa una ricerca realizzata da Finaccord è facile notare il potenziale del mercato nell’area Euro. Si tratta di un report che valuta la realtà di 10 paesi dell’Ue ovvero Austria, Belgio, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Polonia, Spagna e Svizzera. Ad emergere è il percorso fatto sino ad ora e il grande potenziale di sviluppo che il mercato vanta.

redazione