Risarcimento danni per sinistro stradale: come chiederlo e in quali tempi

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale e hai subito dei danni al tuo veicolo, alla tua persona o ai tuoi beni, hai diritto a chiedere un risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

Ma come fare per ottenere il giusto indennizzo e in quali tempi?

Secondo i consigli del rinomato studio legale Bombaci a Torino,  il primo passo da compiere dopo un incidente stradale è la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa. Questa operazione va fatta entro 3 giorni dall’evento, a prescindere dalla tipologia di incidente.

Puoi denunciare il sinistro online, telefonicamente o recandoti presso la sede della tua assicurazione.

Per facilitare la ricostruzione della dinamica dell’incidente e fornire i dati corretti, è consigliabile compilare il modulo di constatazione amichevole (CAI), che è un documento standardizzato che contiene le informazioni essenziali sulle parti coinvolte, sulle condizioni della strada, sui testimoni e sui danni subiti. Se non hai il modulo CAI, puoi denunciare il sinistro fornendo i seguenti dati:

– i dati anagrafici e della patente di guida dei conducenti coinvolti;
– i dati di targa, di proprietà e di assicurazione dei veicoli coinvolti;
– la descrizione dell’incidente, con l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e delle condizioni atmosferiche;
– la descrizione dei danni subiti dai veicoli e dalle persone;
– i dati dei testimoni eventualmente presenti;
– le foto dell’incidente, se disponibili.

La richiesta di risarcimento

Una volta denunciato il sinistro, puoi procedere con la richiesta di risarcimento. Esistono due modalità per ottenere il risarcimento: la procedura ordinaria e la procedura di risarcimento diretto. La procedura ordinaria prevede che il danneggiato presenti la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, allegando la documentazione relativa ai danni subiti e alle spese sostenute. La compagnia assicurativa del responsabile ha 60 giorni di tempo per accertare le responsabilità e formulare una proposta di risarcimento, che il danneggiato può accettare o rifiutare. In caso di accettazione, il pagamento deve avvenire entro 15 giorni. In caso di rifiuto o di mancata risposta, il danneggiato può adire le vie legali e citare in giudizio sia la compagnia assicurativa che il responsabile civile, cioè il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro.

La procedura di risarcimento diretto, invece, prevede che il danneggiato presenti la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, che provvederà a liquidare il danno e poi a rivalersi sulla compagnia del responsabile. Questa procedura si applica solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

– il sinistro deve coinvolgere solo due veicoli a motore;
– il sinistro deve aver causato solo danni ai veicoli o ai conducenti, e non a terzi o a cose trasportate;
– il sinistro deve avvenire sul territorio italiano;
– la responsabilità del sinistro deve essere chiara e non superiore al 50% per ciascuna parte.

La procedura di risarcimento diretto è più rapida e semplice, in quanto non richiede la perizia del danno e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Tuttavia, il danneggiato può rinunciare al risarcimento diretto e optare per la procedura ordinaria, se ritiene che il danno subito sia superiore al massimale previsto dalla propria polizza o se vuole ottenere anche il risarcimento del danno biologico o morale.

Il calcolo del risarcimento

Il risarcimento del danno subito a seguito di un incidente stradale dipende dalla tipologia e dall’entità del danno stesso. Si distinguono due categorie di danno: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. Il danno patrimoniale è quello che comporta una diminuzione del patrimonio del danneggiato, come ad esempio il danno al veicolo, le spese mediche, le spese di trasporto, la perdita di reddito, ecc. Il danno non patrimoniale è quello che comporta una lesione alla persona del danneggiato, come ad esempio il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale, ecc.

Il calcolo del danno patrimoniale si basa sulla documentazione delle spese sostenute e dei redditi persi dal danneggiato, che devono essere provati con fatture, ricevute, buste paga, ecc. Il calcolo del danno non patrimoniale si basa invece su criteri equitativi, tenendo conto della gravità e della durata delle lesioni, dell’età e delle condizioni di vita del danneggiato, del grado di colpa del responsabile, ecc. Per il danno biologico, che è la menomazione fisica o psichica derivante dall’incidente, si utilizzano delle tabelle che indicano il valore economico di ogni punto percentuale di invalidità permanente o temporanea.

Per il danno morale, che è il dolore e la sofferenza provati dal danneggiato, si utilizzano dei coefficienti di riduzione o di aumento rispetto al danno biologico, a seconda della natura e delle circostanze dell’evento. Per il danno esistenziale, che è la compromissione della qualità della vita del danneggiato, si utilizzano dei criteri di equità e di ragionevolezza, valutando l’impatto dell’incidente sulle attività personali, sociali, familiari e lavorative del danneggiato.

La prescrizione del diritto al risarcimento

Il diritto al risarcimento del danno derivante da un incidente stradale si prescrive, cioè si estingue, se non viene esercitato entro un determinato termine. Il termine di prescrizione varia a seconda della tipologia di danno e della modalità di risarcimento. In generale, il termine di prescrizione è di due anni per il danno patrimoniale e di dieci anni per il danno non patrimoniale. Tuttavia, se si opta per la procedura di risarcimento diretto, il termine di prescrizione è di due anni per entrambe le categorie di danno. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato il sinistro o dal giorno in cui si è manifestato il danno. Per interrompere la prescrizione, occorre inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicurativa, manifestando la volontà di ottenere il risarcimento.

Se la prescrizione non viene interrotta, il diritto al risarcimento si perde definitivamente.

 

 

Sergio Meloni