I geometri e la responsabilità professionale

Quella dei geometri è una professione tecnica, dal momento che ha a oggetto la progettazione di opere, la loro direzione e il loro collaudo. Come i direttori dei lavori e gli architetti, anche i geometri svolgono una professione intellettuale. Nel trarre vantaggio dal proprio sapere tecnico, in particolare, il geometra può di volta in volta ricoprire il ruolo di progettista, di collaudatore o di direttore dei lavori. La prestazione d’opera intellettuale si contraddistingue per la presenza rilevante della dimensione dell’intellettualità. Inoltre trova applicazione in tale attività l’articolo 2236 del Codice Civile che riguarda il contratto di prestazione di opera intellettuale per effetto del quale la responsabilità del professionista è limitata ai casi di colpa grave o dolo.

Le obbligazioni di risultato dei geometri

L’obbligazione del geometra in molti casi viene ricondotta a un risultato ben preciso, e di conseguenza non può essere ritenuta una semplice obbligazione di mezzi. Ciò è vero a maggior ragione nel caso in cui si consideri che non di rado le prestazioni concordate fanno parte di un contratto di appalto particolarmente analitico. Pertanto il committente, se l’obiettivo che è stato concordato non viene raggiunto, può decidere di non corrispondere al geometra il compenso concordato in virtù dell’eccezione contrattuale di inadempimento a cui si fa riferimento nel Codice Civile all’articolo 1460.

Le responsabilità del geometra

La normale redazione di un progetto che in seguito si dimostra non attuabile in concreto fa sì che il geometra non debba essere ritenuto esente da responsabilità, avendo egli prestato un’opera incompleta. D’altro canto le scelte dei geometri nel settore edilizio sono frutto, in molti casi, di norme edilizie e urbanistiche che lo vincolano in misura consistente e da cui non è possibile deviare: norme che, in sintesi, devono sempre e comunque venire rispettate anche nel caso in cui non siano richiamate all’interno del contratto in modo esplicito.

Cosa dice la giurisprudenza

Per provare a fare un po’ di chiarezza in merito vale la pena di tentare di capire ciò che ha affermato la giurisprudenza a proposito della responsabilità del professionista in relazione ai danni che egli ha provocato nello svolgimento del proprio lavoro. Ebbene tale responsabilità postula la violazione dei doveri che riguardano l’esercizio dell’attività, e in particolare il dovere di diligenza: esso comunque deve essere valutato in rapporto alla natura e alle caratteristiche dell’attività. Il professionista è sempre responsabile nei confronti del cliente se non si cura delle disposizioni di legge e le ignora.

Il direttore dei lavori

Quando il geometra è chiamato a ricoprire il ruolo di direttore dei lavori, invece, l’esposizione per responsabilità professionale è più contenuta. Un’obbligazione di mezzi deve essere riscontrata nella direzione dei lavori di svolgimento dell’opera che è stata progettata, ed è rappresentata da un insieme di attività strumentali alla costruzione dell’edificio in base a quanto previsto dal progetto. In altri termini, si possono ricondurre al geometra eventuali difetti dell’opera unicamente nel caso in cui egli non abbia rispettato i propri doveri di sorveglianza.

La polizza di responsabilità civile professionale

I professionisti che svolgono l’attività di geometra sono obbligati dalla legge a stipulare una polizza di responsabilità civile, che comprende non solo le richieste di risarcimento che possono essere avanzate dai clienti, ma anche gli eventuali infortuni dei dipendenti e dei collaboratori. A sottoscrivere la Polizza Professionale Geometra possono essere sia i singoli professionisti che ricorrono a questa assicurazione per conto proprio sia coloro che lo fanno per conto di altri professionisti che appartengono allo stesso studio associato. La conduzione dei locali e la certificazione energetica sono due delle numerose attività comprese in una polizza di questo tipo.

redazione