Garanzia europea elettrodomestici, tempi e regolamentazione

Nel 2002 in Italia è entrato in vigore il decreto legge sui beni di consumo. Si tratta di  una novità normativa che ha aggiunto alcuni articoli nel codice civile, allo scopo di regolamentare i contratti di vendita e tutti i suoi aspetti in favore del consumatore. Il nuovo decreto è servito per adattareil nostro ordinamento all’importante Direttiva Europea 1999 / 44 / CE.

Questo nuovo decreto ha inserito nello specifico due articoli:

  • Il primo appartiene al paragrafo della vendita di beni di consumo: art 1519 bis. In quest’ultimosi legge che “il venditore (finale) è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”;
  • Il secondo più che altro rappresenta un insieme di norme transitorie che disciplinano gli acquisti effettuati prima del 23 marzo del 2002 e fino al 30 giugno del 2002.

Grazie a queste nuove norme è possibile tutelare il consumatore sotto ogni punto di vista. Rientrano pertanto sotto tale tipologia di garanzia anche gli elettrodomestici e il loro acquisto.

Come si applica la garanzia europea

Quando un consumatore (ovvero una persona fisica che acquista un bene o un servizio) acquista un elettrodomestico accetta il contenuto di un contratto di vendita. Tale contratto può avere, comunque, ad oggetto qualsiasi bene mobile, anche soggetto ad assemblaggio. I beni mobili, definiti dal regolamento beni di consumo, rientrano nella fattispecie della garanzia europea per la quale l’Italia ha dovuto adeguarsi con le nuove norme nell’ordinamento.

Sono tuttavia esclusi da questa tipologia di tutela tutti i beni oggetti di vendita forzata o venduti da autorità giudiziaria acqua, gas, energia elettrica.

Gli elettrodomestici devono essere conformi al contratto di vendita

Nel momento in cui portiamo a casa il nostro apparecchio elettronico per uso domestico ci aspettiamo che sia conforme a quanto previsto dal contratto di vendita.

Se così non dovesse essere e dunque dal momento della consegna (nell’arco di due anni) dovesse presentarsi un difetto di conformità, sarà il venditore a risponderne. Per “difetto di conformità” si intende ogni menomazione di funzionamento o ogni altro problema legato all’uso dello stesso. Più precisamente, il consumatore può reclamare il difetto sull’elettrodomestico qualora questo non dovesse funzionare secondo le descrizioni del venditore, o se il bene non sia idoneo all’uso per il quale è stato acquistato (uso di cui il venditore era a conoscenza).

Inoltre la garanzia europea viene applicata pure ogni qual volta il bene deluda il consumatore, che è stato spunto all’acquisto secondo le pubblicità poste in essere o secondo il convincimento operato dal venditore.

Quali sono i diritti del consumatore

In ragione di quanto appena detto, se l’elettrodomestico acquistato dovesse essere non conforme al contratto, il consumatore può chiederne, nel seguente ordine:

  • la riparazione;
  • la sostituzione;
  • una congrua riduzione del prezzo;
  • la risoluzione del contratto.

Per quel che concerne la riparazione o la sostituzione è bene sottolineare che esse vanno effettuate dal venditore senza richiedere ulteriori spese al consumatore, ed entro un lasso di tempo ragionevole. Stando alla direttiva europea infatti, il venditore deve operare senza cagionare inconvenienti al consumatore, considerando pertanto i motivi per cui ha comperato quel determinato tipo di elettrodomestico.

La riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale si possono avere solo in tre casi. Il primo è quando riparazione e sostituzione richiedono spese troppo onerose. Il secondo quando il venditore non ripara l’elettrodomestico entro un termine equo. Il terzo se il lasso di tempo per sostituire o riparare l’apparecchio abbia  creato notevoli inconvenienti al consumatore.

Il problema dei termini tra decadenza e prescrizione

Entro quanto il diritto del consumatore a far valere la garanzia può essere esperito? Le nuove norme hanno fissato la prescrizione del termine a 26 mesi, mentre il diritto del consumatore a far valere la garanzia è di due anni.

In linea di massima però, in caso di difetto di conformità, se il consumatore non lo comunica entro due mesi dalla scoperta, il suo diritto decade.

Inoltre, la legge prevede che se il difetto si manifesti entro sei mesi dalla consegna dell’elettrodomestico, allora il vizio esisteva già al momento dell’acquisto.

Qualora si tratti di elettrodomestici usati, le parti possono anche portare la durata della garanzia a 12 mesi, ma non di meno.

Quando chiedere la riduzione del prezzo e quando la risoluzione del contratto

Per la riduzione del prezzo poc’anzi citata ci sono altri casi in cui è possibile che il consumatore ne faccia richiesta. Ovvero qualora l’elettrodomestico funzioni parzialmente o il difetto non infici negativamente sulle sue prestazioni. In tal caso il venditore, può prendere in considerazione l’idea di soddisfare la richiesta del consumatore, anche perché a sua volta avrà il diritto di esperire un’azione di regresso nei riguardi del produttore.

Circa invece la risoluzione del contratto, doveroso è evidenziare che sarà il venditore a rispondere (e dunque a farsi carico) dei costi della risoluzione. Anche in questo caso, in un secondo momento potrà rifarsi sul produttore con un’azione di regresso seguendo la filiera necessaria.