Adozione internazionale: tra realtà e disciplina giuridica

Per adozione internazionale si intende l’adozione di un minore il cui stato di abbandono e di adottabilità sia stato dichiarato dalle autorità di un paese straniero. Prima di entrare nel vivo della questione e per poter procedere all’iter è necessario mettere a punto i requisiti essenziali richiesti alle coppie interessate. Innanzitutto è fondamentale che le coppie richiedenti risultino sposate da almeno 3 anni, o che raggiungano questo periodo sommando alla durata del matrimonio quello della durata della precedente convivenza, senza l’intervento di alcun tipo di interruzione o di separazione neppure di fatto. Quanto ai limiti di età, aventi lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale, entrambi i futuri genitori devono essere maggiorenni e la differenza minima tra adottante e adottato ammessa è di 18 anni, la massima è di 45 anni per uno dei coniugi, presumibilmente il più giovane, e di 55 per l’altro, quello più anziano. Ovviamente tale limite può essere derogato se gli stessi coniugi intendono adottare due o più fratelli, i limiti vengono calcolati qui solo sul fratello più piccolo, o se hanno già un figlio minorenne naturale o adottivo.

Il primo passo è rappresentato dalla richiesta di adozione con la presentazione di una domanda, o meglio di una dichiarazione di disponibilità, presso il tribunale per i minorenni competente per indirizzo di residenza. Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell’ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma. Gli aspiranti all’adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino, ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. È fondamentale rivolgersi in via preventiva al proprio foro di competenza per richiedere tutte le informazioni del caso. A seconda del tribunale, infatti, possono variare sia la modalità di presentazione della domanda, sia la tipologia dei documenti da allegare.

 

Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità. In caso contrario, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi sociali. Questi ultimi svolgono un ruolo importante riguardante la conoscenza della coppia e l’attenta valutazione delle relative potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale da trasmettere al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia. E’ chiaro che questo è un momento molto delicato: gli assistenti sociali hanno 4 mesi di tempo per iniziare la loro indagine sulla coppia, finalizzata a vagliare le intenzioni dei richiedenti, la loro situazione economica e lavorativa, la capacità di prendersi cura di un minore, l’idoneità dell’ambiente fisico e familiare in cui il bambino dovrebbe crescere, aiutandoli nel fornire loro ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all’adozione.

Una volta ottenuta l’idoneità, la coppia ha un anno di tempo per scegliere uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Si tratta, più nel dettaglio, di agenzie pubbliche, associazioni e Onlus iscritte nell’apposito albo che hanno il compito di assistere i coniugi nella procedura di adozione internazionale, presentando la documentazione necessaria presso le autorità del paese di provenienza del bambino e trasmettendo il provvedimento del giudice straniero alle autorità italiane. Rivolgersi ad un ente autorizzato, che si occuperà della scelta del paese di provenienza del bambino individuato tra quelli presso i quali esso stesso opera, è un passaggio obbligatorio, l’elenco delle associazioni e degli altri soggetti autorizzati è disponibile sul sito della Commissione per le adozioni internazionali; qui inoltre è possibile conoscere anche l’effettivo ammontare dell’intera procedura legata all’adozione che in genere si aggira intorno ad alcune migliaia di euro, da circa quattromila fino a oltre diecimila, che variano in base all’ente autorizzato scelto dai coniugi richiedenti e dal paese di provenienza del minore.

A questo punto, dopo un’attesa di durata variabile e di solito imprevedibile, l’ente autorizzato riceve dall’autorità del paese di provenienza una proposta di incontro con il minore, e organizza la partenza degli aspiranti genitori adottivi. La frequenza e la durata degli incontri nel paese originario del minore variano a seconda delle circostanze e delle autorità locali coinvolte. Se gli incontri si concludono con il parere favorevole delle stesse autorità locali, significa che si può procedere con l’abbinamento tra bambino e genitori, e l’ente autorizzato può trasmettere la documentazione in Italia, alla Commissione per le adozioni internazionali. Gli atti e i documenti vanno presentati anche nel caso in cui gli incontri con il minore non si concludano positivamente, individuando in modo chiaro le ragioni del mancato abbinamento e prevenendo eventuali fallimenti successivi. Una volta ricevuta dall’ente autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Con l’ingresso del bambino in Italia e il decorrere dell’eventuale periodo di affidamento pre adottivo, la procedura si conclude con l’ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro della nuova famiglia.

Quello che a tutti gli effetti rappresenta un procedimento molto complesso e dai tempi relativamente lunghi ed incerti, risulta giustificato palesemente dalla realtà e dalle dinamiche altrettanto ampie e multiformi. L’adozione internazionale riproduce un cammino di mescolanza e di vicinanza tra popoli, ritraendo un ponte di collegamento che incarna la possibilità di superare le barriere della distanza e della differenza, riconoscendo ed evidenziando il valore profondo di legami ed affetti. Non a caso, sulla base della tabella dati resa nota dalla CAI (Commissione Adozioni Internazionali) relativamente agli anni 2014/2015, l’Italia si conferma come primo paese europeo in riferimento al numero di adozioni portate a compimento dalle famiglie, secondo al mondo solo rispetto agli Stati Uniti.